Verifica preliminare
Perché è necessaria una verifica preliminare
Anche se spesso si parla, in relazione ai processi di cui si occupano i tribunali come il Flaminio, di “annullamento del matrimonio”, questa espressione non è corretta, perché fa intendere che venga reso nullo qualcosa che fino a quel momento esisteva; ci troveremmo cioè davanti a un intervento analogo a una sentenza di divorzio, che in ambito ecclesiale non è ammissibile.
Lo scopo del processo è invece accertare se al momento della celebrazione del matrimonio fossero presenti delle circostanze o delle situazioni tali da provocare, dunque fin dall’inizio, la nullità di quel matrimonio.
Da questa fondamentale precisazione derivano tutta una serie di conseguenze, a cui forse spesso non si pensa. Per esempio, che ci sono matrimoni che funzionano benissimo (e nei quali i coniugi resteranno felicemente insieme fino alla morte di uno dei due) ma che sono oggettivamente nulli, come ci sono matrimoni in cui i coniugi si lasciano (anche molto presto o in modo particolarmente litigioso) ma che oggettivamente non sono nulli e mai potranno diventarlo; che i motivi dell’eventuale nullità possono essere anche molto diversi dai motivi per cui la relazione coniugale entra in crisi e i due arrivano a lasciarsi; soprattutto, che un matrimonio è nullo o è valido al momento della celebrazione, e non può diventare successivamente nullo un matrimonio che non era tale quando è stato celebrato.
Questo aiuta a capire quanto sia importante, per evitare di illudersi della nullità e di perdere tempo ed energie in un percorso destinato inevitabilmente a un esito non favorevole, che chi si interroga sulla possibile nullità di un proprio matrimonio esistenzialmente concluso abbia un confronto preliminare con qualcuno che, esperto delle motivazioni giuridiche che possono determinare la nullità di un matrimonio, esprima un parere preliminare sulla fondatezza della nullità nel caso specifico: è quella che chiamiamo consulenza, attraverso la quale viene espresso un primo parere qualificato sull’opportunità di intraprendere un processo di nullità.
Per effettuare una consulenza ci sono fondamentalmente tre strade, tre tipi di interlocutori a cui rivolgersi:
Cliccando su ciascuna delle tre denominazioni è possibile avere informazioni più approfondite riguardanti quella specifica offerta di consulenza.
Gli addetti del tribunale, e in particolare i giudici, invece, non possono prestarsi per la consulenza preliminare, poiché potrebbero essere successivamente coinvolti nello svolgimento della causa e questo creerebbe una situazione di “conflitto di interessi” che potrebbe minare la loro serenità di giudizio o alimentare il sospetto di una eccessiva accondiscendenza verso le attese di chi introduce la causa.
Pertanto, se in casi eccezionali un addetto del tribunale dovesse prestarsi per la consulenza, è tenuto in coscienza a non assumere ruoli nella successiva causa di nullità, qualora essa venga introdotta.