Processo più breve
La riforma del 2015 ha reso possibile un percorso processuale semplificato, detto “processo più breve”, per le situazioni in cui si verificano due requisiti che rendono più facile il caso.
il motivo della nullità è particolarmente evidente
i coniugi sono concordi
Il processo più breve è più veloce, anche se le procedure più sempliificate potrebbero rendere meno agevole l’esercizio del diritto di difesa da parte dei coniugi (e questo giustifica il fatto che entrambi debbano essere d’accordo su questa scelta).
Il processo più breve può essere richiesto dai coniugi, oppure proposto dal Presidente che chiede ai coniugi se sono d’accordo.
In ogni caso il Presidente è libero di non concedere questa opportunità qualora non ne ravvisi i fondamenti, anche se i coniugi fossero d’accordo nella richiesta; e d’altra parte non può imporre ai coniugi questa procedura semplificata se non c’è il loro consenso (di entrambi).
Per evitare che questa semplificazione e velocizzazione sia fonte di abusi e superficialità, il Papa ha voluto che in questi casi sia il Vescovo stesso a decidere sulla causa, e ciò avviene dopo che il Vescovo si è consultato con due esperti.
L’esito del processo più breve può essere soltanto a favore della nullità; se il Vescovo ritiene che la prova della nullità non sia raggiunta, non viene data sentenza negativa ma la causa riparte presso il tribunale come processo ordinario.