Svolgimento

Si può suddividere lo svolgimento del processo in quattro fasi:
fase INTRODUTTIVA, fase ISTRUTTORIA, fase DIBATTIMENTALE, DECISIONE.

01

Fase introduttiva

Il processo si apre con la presentazione di una domanda, detta libello, da parte di chi promuove la causa. Il tribunale, nella persona del Presidente o del Vice-Presidente, verifica la competenza e la fondatezza almeno verosimile del motivo di nullità, e accoglie la domanda dandone notizia al Difensore del vincolo (che ha il compito, come dice il nome, di difendere la validità del matrimonio anche qualora i coniugi fossero concordi nel chiedere il riconoscimento di nullità) e all’altro coniuge e invitando quest’ultimo a manifestare la sua posizione sulla causa (è d’accordo o no con la domanda? intende offrire la sua collaborazione?).

Trascorso un termine prefissato, sempre il Presidente o Vice-Presidente definisce in base a quali motivi deve essere verificata l’eventuale nullità del matrimonio, designa il Collegio di tre Giudici che dovrà decidere la causa e fissa il calendario degli interrogatori, dando così il via alla seconda fase, quella istruttoria.

È bene precisare che la causa può procedere anche se il coniuge che non ha fatto domanda non offre la sua collaborazione; tuttavia è indispensabile che egli (salvo che sia irreperibile o non ritiri le comunicazioni postali) venga informato della causa, ed è auspicabile che collabori all’accertamento della verità. Non è quindi ammissibile tenerlo volutamente all’oscuro; qualora ciò avvenisse, il processo stesso sarebbe invalido.

02

Fase istruttoria

Segue la fase istruttoria, cioè la raccolta delle prove. Ciò avviene anzitutto attraverso gli interrogatori, nei quali i due coniugi (con la speranza che anche l’altro accetti di collaborare) e almeno alcuni testimoni (possibilmente che abbiano conosciuto gli interessati da prima del matrimonio) possono dire sull’ambiente familiare di origine di ciascuno dei coniugi e sulla loro relazione di coppia, prima e dopo il matrimonio. Sarà cura di chi conduce gli interrogatori far emergere gli aspetti che possono essere maggiormente pertinenti allo specifico capo di nullità che è stato proposto.

Oltre agli interrogatori, altre prove possono essere costituite dal deposito di documenti attinenti alla causa. Inoltre, nei casi in cui la nullità viene invocata a motivo della fragilità psichica di uno o di entrambi i coniugi, verrà normalmente richiesta una perizia (ovvero una verifica della condizione psichica della persona al momento delle nozze e all’oggi) che il tribunale commissiona a uno/una specialista di propria scelta. Il costo di questo adempimento, come in genere di tutto ciò che concerne lo svolgimento della causa, è a carico del tribunale.

Finita la raccolta delle prove, è consentito ai coniugi di prenderne visione, con la possibilità di integrarle con ulteriori prove se quanto emerso fino a quel momento fosse ritenuto insufficiente, o di controbattere con prove in contrario alle prove proposte dall’altro coniuge che fossero ritenute non veritiere.

03

Fase dibattimentale

Conclusa definitivamente la raccolta delle prove, viene concesso un tempo affinché il Difensore del vincolo e l’Avvocato di ciascun coniuge (o, se lo ritiene, il coniuge stesso in prima persona se non è assistito da Avvocato) possano esporre in uno scritto gli argomenti che a loro giudizio, e a partire dalle prove, motivano una decisione a favore o contro il riconoscimento di nullità.
Questi scritti vengono portati a conoscenza del Difensore del vincolo e degli Avvocati, per consentire a loro di controbattere allo scritto avverso, confutando gli argomenti ivi proposti; un ulteriore e ultimo diritto di replica è concesso al Difensore del vincolo.

04

La decisione

A questo punto tutto il materiale così formatosi viene messo a disposizione dei tre Giudici componenti il Collegio della singola causa, ai quali viene dato un mese di tempo per studiare questo materiale e poi riunirsi per la decisione, che verrà presa all’unanimità oppure a maggioranza di due Giudici su tre. La decisione viene comunicata ai coniugi, ai loro Avvocati e al Difensore del vincolo in uno scritto, la sentenza, che contiene anche le motivazioni che hanno indotto i Giudici a decidere a favore o contro il riconoscimento di nullità.